Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - (Detrazioni per interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo). - 1. Dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, si detrae un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute, sino a un massimo di 50.000 euro, effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sugli immobili ricadenti nei centri storici delle città di Napoli, Roma, Vicenza e Verona, sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole unità immobiliari, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma dei medesimi edifici.
      2. Se gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici oppure su edifici sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato a 100.000 euro.
      3. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nei centri storici protetti ricadenti nelle zone sismiche previste dall'articolo 83 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dichiarate

 

Pag. 5

ad elevato rischio, l'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato a 150.000 euro.
      4. Dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, si detrae un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo, fino a un massimo di 4.000 euro, degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori dipendenti da mutui contratti per effettuare gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3».

      2. Fino al 31 dicembre 2007, per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 10 per cento.
      3. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille per le unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dall'articolo 15-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e limitatamente al periodo d'imposta in corso al momento della realizzazione dei medesimi interventi.
      4. I premi assicurativi versati dalle imprese all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori impegnati nella realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 15-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il semestre durante il quale sono stati realizzati i medesimi interventi sono ridotti del 30 per cento.
      5. Le disposizioni dell'articolo 15-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano agli interventi realizzati su immobili edificati dopo il 30 maggio 1945.

 

Pag. 6